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Kalaç  c. Turchia, N. 20704/92, Corte EDU (Camera), 1 luglio 1997

Data
01/07/1997
Tipologia Sentenza
Numerazione 20704/92

Abstract

Il pensionamento obbligatorio di un militare a causa delle sue opinioni fondamentaliste non viola l'art. 9 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

1. L'articolo 9 della CEDU elenca varie modalità di manifestazione della propria religione o credo, quali l’adorazione, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza. Esso, tuttavia, non tutela ogni atto motivato o ispirato dal proprio credo religioso essendo necessario tenere in considerazione le circostanze del caso specifico.

2. Il sistema di disciplina militare per sua stessa natura implica la possibilità che alcuni dei diritti e delle libertà dei membri delle forze armate subiscano delle limitazioni che non potrebbero essere imposte ai civili. Pertanto, nella misura in cui un militare venga messo nella condizione di poter praticare la propria religione ed adempiere agli obblighi imposti dal proprio credo,  la sanzione del pensionamento obbligatorio determinata da ragioni relative alla sua condotta e atteggiamento e non già dal modo in cui il ricorrente abbia manifestato la propria religione, non rappresenta un'interferenza con il diritto garantito dall'articolo 9 della CEDU.