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Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg, Causa C-147/08, CGUE (Grande Camera), 10 maggio 2011

Abstract

Un metodo di calcolo della pensione che avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto alle persone che hanno contratto un'unione civile registrata realizza una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Riferimenti normativi

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000

Massima

Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale ai sensi della quale un beneficiario partner di un'unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora, a) nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso coesistendo con un'unione civile riservata a persone dello stesso sesso e b) sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell'ordinamento nazionale, il suddetto partner di un'unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un'unione civile, quali disciplinati nell'ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione.