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NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, Causa C‑507/18, CGUE (Grande Camera), 23 aprile 2020

Data
23/04/2020
Tipologia Sentenza
Numerazione C-507/18

Abstract

Dichiarazioni pubbliche, rese da un avvocato nel corso di una trasmissione radiofonica, secondo le quali egli non intenderebbe avvalersi, nel suo studio, della collaborazione di persone omosessuali. Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Riferimenti normativi

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000

Massima

1. Se talune circostanze, come l’assenza di una procedura di selezione in corso o programmata, non sono decisive per stabilire se delle dichiarazioni siano relative ad una determinata politica di assunzioni e rientrino dunque nella nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, è però necessario, affinché dichiarazioni siffatte rientrino nell’ambito di applicazione materiale di quest’ultima, come definito dalla disposizione sopra citata, che esse possano essere effettivamente ricondotte alla politica di assunzioni di un determinato datore di lavoro, il che impone che il collegamento che esse presentano con le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro presso tale datore di lavoro non sia ipotetico. L’esistenza di tale collegamento deve essere valutata dal giudice nazionale adito nell’ambito di una valutazione globale delle circostanze caratterizzanti le dichiarazioni in questione.

2. Per stabilire se delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro presentano un reale collegamento con le condizioni di accesso all’occupazione presso tale datore di lavoro occorre prendere in considerazione vari criteri: in primo luogo, lo status dell’autore delle dichiarazioni considerate e la veste nella quale egli si è espresso, i quali devono dimostrare che tale autore è egli stesso un potenziale datore di lavoro, oppure che egli è, di fatto o in diritto, capace di esercitare un’influenza determinante sulla politica di assunzioni, ovvero su una decisione di assunzione, di un potenziale datore di lavoro, oppure che egli è, quantomeno, suscettibile di essere percepito dal pubblico o dagli ambienti interessati come capace di esercitare un’influenza siffatta, e ciò quand’anche detto autore delle dichiarazioni non disponga della capacità giuridica di definire la politica di assunzioni del datore di lavoro in questione od anche di vincolare o di rappresentare tale datore di lavoro in materia di assunzioni. In secondo luogo, assumono rilievo la natura e il contenuto delle dichiarazioni rese, che devono riferirsi alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro presso il datore di lavoro di cui trattasi e dimostrare l’intenzione di tale datore di lavoro di discriminare sulla base di uno dei criteri previsti dalla direttiva 2000/78.Infine deve essere preso in considerazione anche il contesto nel quale le dichiarazioni sono state effettuate, in particolare il loro carattere pubblico o privato, od anche il fatto che esse siano state oggetto di diffusione tra il pubblico, a prescindere che ciò sia avvenuto attraverso i media tradizionali oppure tramite social network.

3. La libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una società democratica e pluralista rispecchiante i valori sui quali l’Unione si fonda, a norma dell’articolo 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale garantito dall’articolo 11 della Carta. Tuttavia, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la libertà di espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, a condizione che queste siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità, vale a dire che esse siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui.