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Tadzhibayev c. Russia, N. 17724/14, Corte EDU (Prima Sezione), 1 dicembre 2015

Abstract

Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente. Garanzie diplomatiche.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

Le garanzie fornite dalle autorità dello Stato richiedente non sono di per sé sufficienti a tutelare il ricorrente contro il rischio di maltrattamenti nel caso di estradizione. Occorre dunque esaminare se le assicurazioni forniscono, nella loro applicazione pratica, una garanzia sufficiente che il richiedente sarà protetto adeguatamente contro il rischio di maltrattamenti (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le garanzie offerte dalle autorità del Kyrgyzstan non fossero sufficienti per proteggere il ricorrente, di etnia uzbeka, dal rischio di trattamenti inumani e degradanti nel caso di trasferimento nel Paese richiedente).

Note

Nella motivazione della sentenza, la Corte di Strasburgo ha precisato che non era stato dimostrato che l’impegno del Kyrgyzstan a garantire al ricorrente l’accesso allo staff diplomatico russo avrebbe assicurato nella pratica una protezione effettiva contro trattamenti vietati dalla Convenzione, dal momento che non era stato chiarito se il citato personale diplomatico avrebbe potuto interloquire col ricorrente in assenza di testimoni. Inoltre, il coinvolgimento del personale diplomatico non risultava supportato da alcun meccanismo pratico come, ad esempio, una procedura mediante la quale il ricorrente avrebbe potuto inoltrare dei reclami oppure la garanzia di un accesso illimitato alle strutture di detenzione.