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Abdulkhakov c. Russia, N. 14743/11, Corte EDU (Prima Sezione), 2 ottobre 2012

Abstract

Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. In materia di estradizione e di espulsione, nei casi in cui il ricorrente abbia presentato elementi solidi che pongono in dubbio l'accuratezza delle informazioni sulle quali ha fatto affidamento il Governo convenuto, la Corte deve verificare se la valutazione effettuata dalle autorità nazionali appare adeguata e sufficientemente giustificata, sia in relazione ai materiali elaborati a livello interno sia rispetto alle informazioni provenienti da altre fonti affidabili (caso in cui la Corte di Strasburgo ha accolto le doglianze del ricorrente, riconoscendo che – nella procedura per la concessione dello status di rifugiato e nel successivo procedimento di estradizione – le autorità giudiziarie russe avevano omesso di effettuare un controllo rigoroso sul rischio che egli venisse sottoposto a maltrattamenti in caso di trasferimento forzoso).

2. Quando uno Stato trasferisce un richiedente asilo in un Paese intermediario, in conformità ai suoi obblighi giuridici internazionali, deve assicurarsi che la procedura di asilo vigente in quello Stato offra garanzie sufficienti per evitare che egli venga deportato, direttamente o indirettamente, nel suo paese di origine senza che vi sia una preventiva valutazione dei rischi che potrebbe affrontare dal punto di vista dell'articolo 3 CEDU (caso in cui il ricorrente, accusato in Uzbekistan di reati di matrice religiosa, era stato dapprima trasferito segretamente in Tajikistan, ed infine estradato nel Paese d'origine).