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Turan Cakir c. Belgio, N. 44256/06, Corte EDU (Seconda Sezione), 10 marzo 2009

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Divieto di discriminazione. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU 
Art. 14 CEDU
 

Massima

1. Nell'indagare su incidenti violenti come gli episodi di maltrattamento, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano avere o meno un ruolo negli eventi in corso. Dimostrare il movente razziale di un comportamento violento risulta spesso difficile nella pratica. Pertanto, l'obbligo dello Stato convenuto di indagare su possibili violenze di stampo razzista costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato. In altre parole, le autorità devono fare ciò tutto ciò che è ragionevole nelle circostanze per raccogliere e mettere in sicurezza le prove, esplorare tutti i mezzi pratici per scoprire la verità e rendere decisioni pienamente ragionate, imparziali e obiettive, senza omettere fatti sospetti che possano essere indicativi di violenza motivata dal pregiudizio razziale (caso in cui il ricorrente, un cittadino belga di origini turche, aveva denunciato di essere stato sottoposto a maltrattamenti da parte degli agenti di polizia nel corso del suo arresto e nel conseguente periodo di custodia presso la caserma delle forze dell’ordine). 
2. Il dovere delle autorità nazionali di indagare sull'esistenza di un possibile legame tra atteggiamenti razzisti e atti violenti è un aspetto dei loro obblighi procedurali, derivanti dall'articolo 3 CEDU. Al contempo, tale dovere può anche essere visto come implicito nella responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 14 per garantire il rispetto – senza alcuna discriminazione - dei valori fondamentali sanciti dall'art. 3 CEDU (caso in cui l’azione penale nei confronti degli agenti di polizia, esercitata in seguito alle denunce del ricorrente di maltrattamenti connotati da pregiudizi razziali, era stata dichiarata improcedibile dalla competente sezione d’accusa a causa del decorso del termine di prescrizione del reato).