Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Grigoryan e Sergeyeva c. Ucraina, N. 63409/11, Corte EDU (Quarta Sezione), 28 marzo 2017

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Divieto di discriminazione. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Nell'indagare su incidenti violenti, come gli episodi di maltrattamento, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano aver avuto un ruolo negli eventi in questione. Dimostrare il movente razziale di un comportamento violento può risultare assai difficile nella pratica. Pertanto, l'obbligo dello Stato convenuto di indagare su possibili violenze di stampo razzista è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. In altre parole, le autorità devono fare ciò tutto ciò che è ragionevole nelle circostanze per raccogliere e mettere in sicurezza le prove, esplorare tutti i mezzi pratici per scoprire la verità e rendere decisioni pienamente ragionate, imparziali e obiettive, senza omettere fatti sospetti che possano essere indicativi di violenza motivata dal pregiudizio razziale.
2. Il dovere delle autorità nazionali di indagare sull'esistenza di un possibile legame tra atteggiamenti razzisti e atti violenti è un aspetto dei loro obblighi procedurali, derivanti dall'articolo 3 CEDU. Al contempo, tale dovere può anche essere visto come implicito nella responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 14 CEDU per garantire il rispetto – senza alcuna discriminazione - dei valori fondamentali sanciti dall'art. 3 CEDU.

Note

In motivazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che l’inerzia investigativa delle autorità nazionali risultava particolarmente deplorevole, considerando le preoccupazioni espresse in quel periodo da diversi rapporti di organismi internazionali per i casi di profilazione razziale e di molestie della polizia nei confronti di soggetti di origine straniera e di aspetto non slavo.