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Kovács e Altri c. Ungheria, dec., Nn. 21314/15 e altri 3, Corte EDU (Quarta Sezione Comitato), 29 gennaio 2019

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti da parte degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Principio di proporzionalità nell’uso della forza. Divieto di discriminazione. Onere della prova. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. L’utilizzo della forza e della coercizione fisica nel corso di un controllo di polizia è giustificato soltanto nella misura in cui sia proporzionale ad una minaccia effettiva da parte dei soggetti interessati (caso in cui due soggetti di etnia rom avevano riportato lesioni serie in seguito a un controllo di polizia e gli agenti avevano giustificato la necessità di ricorrere alla coercizione fisica a causa dell’aggressività verbale dei ricorrenti). 
2. In assenza di elementi di prova convincenti, idonei a rivelare una parvenza di comportamento discriminatorio da parte delle forze dell’ordine, lo Stato convenuto non ha l’onere di provare che il comportamento degli agenti di polizia non è stato determinato da pregiudizi etnici.