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Al Nashiri c. Romania, N. 33234/12, Corte EDU (Prima Sezione), 31 maggio 2018

Abstract

Indagini effettive come strumento utile a stabilire la verità e a incentivare la fiducia nelle istituzioni. Dimensione procedurale dell'art. 3 CEDU. Dimensione collettiva del diritto alla verità. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. Il mancato svolgimento di un’inchiesta effettiva, tempestiva e approfondita a fronte della denuncia del ricorrente di aver subito maltrattamenti e di essere stato sottoposto a detenzione segreta nel corso di un’operazione di rendition della CIA viola l'art. 3 della CEDU sotto il profilo procedurale. Perché il divieto di tortura risultati efficace, infatti, le indagini devono essere capaci di chiarire i fatti lamentati dalle presunte vittime e di identificare e, eventualmente, punire i responsabili. 

2. Quando pervengono accuse relative a serie violazioni dei diritti umani, le autorità non possono esimersi dal promuovere una seria azione di indagine volta ad accertare la verità sull’accaduto. Le vittime hanno infatti il diritto di ottenere una ricostruzione accurata delle circostanze che hanno comportato le sofferenze patite. Inoltre, quando i fatti lamentati sono di particolare gravità, anche la collettività ha il diritto di venir informata circa l’andamento e l’esito delle indagini.

3. Indagini idonee ad accertare la responsabilità dei colpevoli di gravi violazioni, cui segua un’effettiva punizione, incentivano la fiducia nelle istituzioni, testimoniando l’aderenza delle autorità inquirenti ai principi dello stato di diritto.

(Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino saudita sospettato di aver posto in essere atti di terrorismo, catturato negli Emirati Arabi Uniti e trasferito, tra l’altro, in un centro di detenzione segreto della CIA in Romania, esperisce le vie giudiziali, lamentando di essere stato arbitrariamente detenuto dalla CIA con la complicità della Romania e di aver subito gravi maltrattamenti. L’attività di indagine intrapresa dalle autorità romene non si rivela, però, “effettiva”, “tempestiva” ed “approfondita” e risulta quindi insufficiente a garantire l’efficacia del divieto di tortura).