Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Opinione dissenziente dei Giudici Fuhrmann, Loucaides and Sir Nicolas Bratza nel caso Refah Partisi e Altri c. Turchia, Nn. 41340/1998 e altri 3, Corte EDU (Terza Sezione), 31 luglio 2001

Data
31/07/2001
Tipologia Opinione dissenziente
Numerazione 41340/1998, 41342/1998, 41343/1998, 41344/1998

Abstract

Scioglimento di un partito politico religiosamente orientato sulla base delle dichiarazioni e delle prese di posizione del suo presidente e di alcuni suoi membri. Attività politiche contrarie al carattere laico e democratico dell’ordinamento giuridico nazionale.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Art. 9 CEDU

Massima

1. Lo scioglimento del partito ricorrente e la confisca dei suoi beni integrano una violazione dell’articolo 11 CEDU in assenza di prove convincenti che dimostrino che il partito stesso, prima o dopo essere entrato a far parte della coalizione di governo, abbia adottato misure dirette a realizzare fini politici incompatibili con la Convenzione, a distruggere o minare la società laica, ad intraprendere o incoraggiare atti di violenza o di odio religioso, o altrimenti costituire una minaccia per l’ordine giuridico e democratico in Turchia.

2. È necessario dimostrare il sussistere di ragioni particolarmente convincenti per giustificare la decisione di sciogliere un intero partito politico. Ciò è tanto più vero laddove gli atti o le dichiarazioni denunciati non fossero tra loro collegati in termini temporali o spaziali, ma costituissero eventi isolati verificatisi in contesti molto differenti, nel corso di diversi anni e in taluni casi ben prima che tale partito salisse al potere.

Note

La decisione della Grande Camera Refah Partisi e Altri c. Turchia del 13 febbraio 2003 rappresenta un significativo overruling rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte europea in materia di scioglimento di partiti politici nell’ordinamento turco. Nei casi antecedenti, nei quali i partiti in questione erano stati sciolti a causa di affermazioni contenute nelle loro costituzioni o nei loro programmi o di dichiarazioni pubbliche considerate suscettibili di ledere l’integrità e l’unità della Repubblica turca, la Corte aveva sempre riscontrato la violazione dell’articolo 11 della Convenzione.