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El-Masri c. Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, N. 39630/09, Corte EDU (Grande Camera), 13 dicembre 2012

Abstract

Indagini effettive come strumento utile a stabilire la verità e ad incentivare la fiducia nelle istituzioni. Dimensione procedurale degli articoli 3 e 5 CEDU. Dimensione collettiva del diritto alla verità.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 3 CEDU

Massima

1. Un’indagine sommaria, che si dimostri inidonea ad accertare la verità sulle circostanze del caso e ad individuare e, eventualmente, punire i responsabili delle gravi violazioni denunciate dal ricorrente, viola la Convenzione, in quanto contrasta con il profilo procedurale dei diritti invocati. L’assenza di indagini effettive, infatti, rende concretamente inefficaci le tutele sancite dalla Convenzione.  

2. Stante l’importanza del caso, di rilievo internazionale e implicante gravissime violazioni dei diritti umani, l’accertamento della verità riguardo ai fatti denunciati dal ricorrente non è essenziale solo per la vittima e per la sua famiglia, ma è altresì fondamentale per coloro che hanno subito condotte simili e per l’intera collettività, che ha il diritto di conoscere i fatti accaduti.   

3. L’espletamento di indagini effettive rispetto a gravi violazioni dei diritti umani è un elemento fondamentale nella maturazione della fiducia nelle istituzioni. Una seria attività di indagine, infatti, testimonia l’aderenza delle autorità inquirenti ai principi dello stato di diritto ed esclude la tolleranza o il coinvolgimento delle istituzioni nella perpetrazione dei crimini stessi. Per le stesse ragioni, deve essere assicurato un livello minimo di diffusione dei documenti relativi alle indagini o ai risultati conseguiti, in maniera tale che la responsabilità dei colpevoli sia sancita non solo in teoria, ma anche in pratica.

(Nel caso di specie, il ricorrete, avendo erroneamente subito un’operazione di extraordinary rendition condotta dalla CIA in collaborazione con la autorità del governo convenuto, esperisce le vie giudiziali lamentando di essere stato arbitrariamente detenuto e di aver subito gravi maltrattamenti. L’attività di indagine intrapresa dalle autorità macedoni si rivela, però, insufficiente a far luce sui fatti denunciati e il caso viene archiviato per mancanza di prove. La Corte di Strasburgo, adita in conseguenza, riscontra, tra l’altro, la violazione degli artt. 5 e 3 CEDU sul versante procedurale, oltre che, per altro verso, sostanziale).

Note

Sul fondamento autonomo o procedurale del diritto alla verità, si vedano le opinioni concorrenti.