Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Hassan c. Regno Unito, N. 29750/09, Corte EDU (Grande Camera), 16 settembre 2014

Abstract

Applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo durante un conflitto armato internazionale. Omissione di un avviso formale di deroga ex art. 15 CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU

Massima

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo trova applicazione anche durante i conflitti armati internazionali, sebbene debba essere interpretata in considerazione delle altre previsioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. In conseguenza, gli obblighi derivanti dal disposto di cui all’art. 5 CEDU dovranno essere armonizzati con le previsioni della terza e della quarta Convenzione di Ginevra, che ammettono più ampi poteri di detenzione per motivi di sicurezza. Qualora uno stato contraente intenda esercitare tali poteri, pur non essendo necessario che avanzi una richiesta formale di deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU, dovrà dichiarare la sua volontà di non adempiere agli impegni assunti ratificando la Convenzione, non essendo compito della Corte presumere tale intenzione.
(Il caso origina dal ricorso presentato da un cittadino iracheno, il quale lamentava l’illegittimità dell’arresto e della detenzione cui era stato sottoposto il fratello per mano dell’esercito britannico durante l’invasione dell’Iraq, in considerazione, tra l’altro, del mancato avviso di deroga alla Convenzione ex art. 15 CEDU. La Corte accoglie le argomentazioni del Governo convenuto, secondo cui l’omissione di un avviso di deroga formale non impedisce di considerare le caratteristiche proprie del contesto di riferimento e le disposizioni del diritto umanitario nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 5 CEDU. È esclusa, pertanto, la violazione dell’art. 5 CEDU).