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Dyagilev c. Russia, N. 49972/16, Corte EDU (Terza Sezione), 10 marzo 2020

Abstract

Obiezione di coscienza al servizio militare in Russia. Garanzie procedurali ed esame della richiesta di svolgere il servizio civile alternativo. Onere della prova sulla serietà dell’obiezione di coscienza da parte del richiedente.  

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU 
Art. 14 CEDU

Massima

Non sussiste una violazione dell’Art. 9 CEDU se lo Stato resistente richiede l’allegazione di documentazione a sostegno della richiesta di essere riconosciuti come obiettori di coscienza alla leva militare. 
(Caso in cui il ricorrente, pacifista, ha allegato a sostegno della sua richiesta il suo CV e una lettera di raccomandazione del datore di lavoro. Dal fascicolo personale, il tribunale locale, competente per l’esame della richiesta, non è stato in grado di determinare l’effettiva esistenza di convinzioni pacifiste).