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Grandrath c. Germania, dec., N. 2299/64, Comm. EDU (Plenaria), 12 dicembre 1966

Abstract

Obiezione di coscienza totale al servizio militare in Germania. Obiezione di coscienza e disparità di trattamento tra ministri di culto di differenti comunità religiose. 

Riferimenti normativi

Art. 4 CEDU
Art. 9 CEDU 
Art. 14 CEDU 

Massima

1. L’eventuale esenzione dal servizio militare ricade nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti, ai sensi dell’Art. 4 CEDU. 

2. Agli obiettori di coscienza, laddove tale diritto fosse riconosciuto, può essere richiesto di svolgere un servizio civile alternativo: non sussiste violazione dell’Art. 9 CEDU, né esaminato singolarmente né esaminato in combinato disposto con l’Art. 14 CEDU. 
(Nel caso di specie, il Sig. Grandrath era un ministro della comunità dei Testimoni di Geova e si era rifiutato di svolgere sia il servizio militare sia il servizio civile alternativo. Lamentava una discriminazione, poiché i ministri di culto cattolici e protestanti godevano di un'esenzione piena dalla coscrizione). 

Note

Caso oggetto di overruling, si v. Bayatyan v. Armenia (2011) e la successiva giurisprudenza.