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Zehra Foundation e Altri c. Turchia, N. 51595/07, Corte EDU (Seconda Sezione), 10 luglio 2018

Abstract

Scioglimento di una fondazione religiosa accusata di voler segretamente instaurare uno Stato curdo fondato sulla sharia. Organizzazione dell’istruzione nazionale in modo oggettivo, critico e pluralista. Espressione di idee e opinioni contrarie al principio di laicità.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. La legittimità e la forza di una democrazia pluralista derivano dal fatto che, in via di principio, la democrazia combatte le idee antidemocratiche all’interno di un dibattito pubblico pluralista.

2. L’articolo 11 CEDU non preclude ad uno Stato Contraente di adottare misure dirette ad evitare che un’associazione persegua finalità educative in contrasto con i valori di una democrazia pluralista e in violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione.

3. Una fondazione le cui azioni siano dirette ad introdurre la sharia in uno Stato parte della Convenzione può difficilmente essere considerata un’associazione conforme ai valori democratici alla base della Convenzione stessa.

(Nel caso di specie, la Corte ha stabilito all’unanimità la legittimità dello scioglimento, da parte delle autorità turche, di una fondazione per il fatto che le attività di quest’ultima intendessero segretamente instaurare uno Stato fondato sulla sharia e creare istituti scolastici ispirati a tale obiettivo).

Note

Secondo la Corte europea, le corti nazionali, al fine di tutelare la natura specifica dell’istruzione in una società democratica pluralista e dunque preservare l’ordine pubblico e proteggere i diritti altrui, non hanno ecceduto il proprio margine di apprezzamento nello stabilire il sussistere di un bisogno sociale urgente di evitare che la fondazione attuasse il proprio progetto occulto di istituire attività scolastiche ed universitarie aventi il fine ultimo di instaurare un regime fondato sulla sharia.
La presente pronuncia si muove nel solco della nota sentenza Refah Partisi c. Turchia della Grande Camera, risalente al 2003, ponendo l’accento sul ruolo rivestito dal principio di laicità nell’ordinamento giuridico turco.