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Linkov c. Repubblica Ceca, N. 10504/03, Corte EDU (Quinta Sezione), 7 dicembre 2006

Abstract

Rifiuto di registrare un partito politico in ragione dell’incostituzionalità di uno dei suoi fini. Presunta continuità giuridica tra un partito politico e precedenti regimi totalitari.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Il rifiuto di registrare un partito politico costituisce una misura drastica, che può trovare applicazione esclusivamente nei casi di maggiore gravità.

2. Il rifiuto di registrare un partito politico non è una misura necessaria in una società democratica, purché tale partito non abbia promosso alcuna politica suscettibile di ledere l’ordinamento democratico nazionale né abbia propugnato o tentato di giustificare l’uso della forza a scopi politici.

(Nel caso di specie, le autorità ceche avevano rifiutato di registrare un partito politico per il fatto che uno degli obiettivi di quest’ultimo – nello specifico, quello di “interrompere la continuità giuridica con regimi totalitari” – fosse diretto a minare le fondamenta democratiche dello Stato).

Note

Nel caso di specie, la Corte europea ha stabilito all'unanimità che il rifiuto da parte delle autorità nazionale di registrare il partito ricorrente costituisse una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.