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Eweida e altri c. Regno Unito, Nn. 48420/10 e altri 3, Corte EDU (Quarta Sezione), 27 maggio 2013

Abstract

Porto dei simboli religiosi sul luogo di lavoro e policy di neutralità dell’azienda. Porto dei simboli religiosi, necessità di sicurezza ospedaliera e tutela della salute dei pazienti. Obiezione di coscienza dell’ufficiale di stato civile alla celebrazione di unioni civili. Obiezione di coscienza al consulto psicoterapeutico nei confronti di coppie omosessuali. 

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
 

Massima

  • Il caso della Sig.ra Nadia Eweida 
Nel raggiungere il giusto equilibrio tra il diritto fondamentale ad indossare la croce al collo nel luogo di lavoro e il desiderio, pur legittimo, del datore di lavoro di proiettare una certa immagine aziendale, dare troppo peso al secondo fattore rappresenta una violazione dell’Art. 9 CEDU.  
(Caso in cui una dipendente della British Airways, cristiana praticante, aveva denunciato la violazione dell’Art. 9 CEDU per il divieto di indossare una croce, che la divisa aziendale lasciava intravedere). 
 
  • Il caso della Sig.ra Shirley Chaplin 
La protezione della salute e della sicurezza di un reparto ospedaliero prevale sul diritto della ricorrente di poter manifestare la fede cristiana sul luogo di lavoro, indossando una croce. Non sussiste violazione dell’Art. 9 CEDU, né preso singolarmente né in combinato disposto con l’Art. 14 CEDU. 
(Caso in cui un’infermiera geriatrica lamentava una violazione della libertà religiosa per il divieto di indossare una croce al collo per ragioni di sicurezza clinica). 
 
  • il caso della Sig.ra Lillian Ladele 
È necessario raggiungere un equilibrio tra la libertà religiosa e la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Rientra nel margine di apprezzamento della autorità nazionali l’aver richiesto a tutti gli ufficiali di stato civile di officiare civil partnerships. 
(Caso in cui la ricorrente, ufficiale di stato civile e cristiana, si era rifiutata di officiare civil partnerships e, conseguentemente, era stata licenziata). 
 
  • Il caso del Sig. Gary McFarlane
1. Nel giudizio di proporzionalità tra la manifestazione religiosa del ricorrente e l’azione del datore di lavoro, un fattore importante da considerare è che la misura dell’azienda era volta a garantire l’attuazione della sua policy di fornitura di un servizio senza discriminazioni. 
2. Lo stato non ha superato il margine di apprezzamento, che in questo caso è “ampio”: non vi è stata violazione dell’Art. 9 CEDU né da solo né letto congiuntamente con l’Art. 14 CEDU.  
(Caso i cui il ricorrente, cristiano ortodosso, si era rifiutato di fornire consulenza psicoterapeutica alle coppie omosessuali)