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Lautsi e altri c. Italia, N. 30814/06, Corte EDU (Grande Camera), 18 marzo 2011

Abstract

L’ esposizione del simbolo religioso del crocifisso nelle aule scolastiche non viola il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose nell’educazione dei figli tutelato dall’art 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Art. 9 CEDU

Massima

1. L’ articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU non impedisce agli Stati di diffondere, attraverso l'insegnamento o l'educazione, informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico e, conseguentemente, non autorizza i genitori ad opporsi all'integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico. In compenso, dal momento che mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, l’art. 2  del primo Protocollo addizionale alla CEDU implica che lo Stato, adempiendo alle sue funzioni in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che figurano nel programma siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista, permettendo agli alunni di sviluppare un senso critico soprattutto nei confronti della religione in un’atmosfera serena, scevra da qualsiasi proselitismo.

2. L’ esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica non può essere ricondotta al concetto di indottrinamento  nei confronti degli alunni, trattandosi di un simbolo essenzialmente passivo, a cui non si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose. Inoltre, sebbene la presenza del crocifisso riserva senz’altro una accresciuta visibilità al Cristianesimo, gli effetti di tale visibilità devono essere relativizzati, in un sistema scolastico che garantisca un insegnamento realmente pluralista. Pertanto, la scelta di non rimuovere tale simbolo religioso dalle aule scolastiche rientra nei limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato nell’esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento e non viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.

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