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Eusko Abertzale Ekintza – Acciòn Nacionalista Vasca c. Spagna, N. 40959/09, Corte EDU (Terza Sezione), 15 gennaio 2013

Abstract

Messa al bando di un partito politico autonomista basco. Rapporti tra partiti politici e organizzazioni terroristiche.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

È legittimo lo scioglimento di un partito autonomista al quale, a fronte del sostegno dato ad un partito collegato ad un’organizzazione terroristica, sia riconducibile un programma politico ispirato ad un modello di società in contrasto con il concetto di “società democratica”.

(Nel caso di specie, la Corte Suprema spagnola aveva dichiarato fuori legge un partito politico basco, reo di aver collaborato politicamente ed economicamente con un partito separatista che era stato messo al bando per i suoi rapporti con l’organizzazione terroristica ETA).

Note

Secondo la Corte europea, lo scioglimento del partito ricorrente non integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
La presente pronuncia si allinea alla precedente decisione Herri Batasuna and  Batasuna v. Spain adottata dalla Corte nel 2009 in tema di rapporti tra partiti politici e separatismo basco.