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Janowiec e Altri c. Russia, Nn. 55508/07 e 29520/09, Corte EDU (Grande Camera), 21 ottobre 2013

Abstract

Atti procedurali di natura investigativa e ricerca della verità storica. Giurisdizione della Corte EDU in relazione ad eventi accaduti prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

Riferimenti normativi

Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU 

Massima

1. In caso di sparizioni forzate, sussiste violazione dell’Art. 3 CEDU non solo se lo Stato convenuto sia responsabile della sparizione ma anche se le autorità non assecondino la richiesta delle vittime o dei loro congiunti di accedere alle relative informazioni, o frappongano ostacoli, obbligando le famiglie a sopportare da sole tutto il peso degli sforzi tesi a scoprire i fatti. In questo caso, non sussiste violazione dell’Art. 3 CEDU. 

2. Gli atti procedurali di cui all’Art. 2 e all’Art. 3 CEDU operano in senso stretto, ovvero all’interno di procedimenti penali, civili o disciplinari e ad esclusione di altri tipi di indagini che possono essere condotte per altri scopi, come, ad esempio, stabilire la verità storica. 
(Il caso riguarda il massacro di Katyn avvenuto nel 1940: durante la Seconda Guerra Mondiale, l’esercito sovietico uccise più di 21.000 polacchi, sepolti in fosse comuni nella foresta di Katyn. Nel 1990 Gorbachev riconobbe la responsabilità della dirigenza sovietica; nel 2004 le indagini furono interrotte e la decisione fu sottoposta a segreto di stato). 

Note

Il caso è noto, inoltre, per l'applicazione dei criteri per stabilire la sussistenza della giurisdizione della Corte EDU per violazioni convenzionali avvenute prima dell’entrata in vigore della Convenzione EDU in relazione a uno degli stati contraenti. 

1. Se una violazione sostanziale del diritto alla vita avviene prima dell’entrata in vigore della Convenzione in relazione a uno degli Stati contraenti (la c.d. “data critica”), l’Art. 2 può comunque ritenersi applicabile per quanto riguarda l’obbligo procedurale  dello Stato di condurre un’indagine sui fatti e rendere possibili misure di accountability. In questo caso, non sussiste violazione dell’Art. 2 CEDU. 

2. La giurisdizione della Corte EDU, in caso di obblighi procedurali connessi a fatti accaduti prima della “data critica”, deve essere stabilita secondo i tre criteri elaborati nella sentenza Šilih c. Slovenia (GC, app. n. 71463/01, par. 162-163): la giurisdizione della Corte può estendersi solamente agli atti procedurali o alle omissioni avvenute a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione; la giurisdizione della Corte sussiste solamente in presenza di una connessione genuina tra la violazione dell’Art. 2 e l’entrata in vigore della Convenzione (il lasso di tempo tra l’evento lesivo e la data critica non deve superare i dieci anni); la presenza di una connessione non genuina potrebbe comunque essere sufficiente a fondare la giurisdizione della Corte, se ciò fosse necessario per garantire l’effettiva protezione dei valori fondativi della Convenzione. In questo caso, non sussiste violazione dell’Art. 2 CEDU.