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Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza interlocutoria, 12 marzo 2026, n. 5656

Abstract

Ferma la contrarietà all’ordine pubblico internazionale della gestazione per sostituzione, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione dubita che l’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, l. n. 184/1983) sia ancora una sede di bilanciamento adeguata a tutelare il minore nato all’estero con tale pratica e rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché valutino se estendere in via interpretativa a tali minori il modello di costituzione giudiziale dello status previsto per i figli nati da incesto (artt. 251 e 278 c.c.).

Riferimenti normativi

Art. 117 Costituzione

Artt. 8, 14 CEDU

Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (l. n. 176/1991)

Artt. 65, 67 della l. n. 218/1995 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Art. 12  l. n. 40/2004 recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, come modificato dalla l. n. 169/2024

Art. 44 della l. n. 184/1983 in materia di adozione in casi particolari

Art. 251 del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati da incesto e autorizzazione all'azione

Art. 278 del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati da incesto e autorizzazione all'azione

Art. 315 del codice civile sull'unicità dello stato di figlio

Art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 in materia di rettificazione

Art. 96 del d.P.R. n. 396/2000 in materia di opposizione al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile

Massima

1. La contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale della gestazione per sostituzione, rafforzata dall’estensione della punibilità ex art. 12, co. 6, l. n. 40/2004 operata dalla l. n. 169/2024, resta ferma; poiché tale intervento legislativo ha funzione deterrente nei confronti degli adulti e non incide sulla posizione giuridica del minore, la realizzazione di uno statuto adeguato di tutela del nato, che può non coincidere con la costituzione automatica dello status filiationis, richiede un bilanciamento in concreto tra l'interesse del minore e le ragioni di ordine pubblico che ostano alla costituzione diretta dello status.

2. L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, pur ampliata da Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite nel 2022, presenta perduranti profili di problematicità quale strumento di tutela del minore nato da gestazione per sostituzione, poiché l’avvio e la prosecuzione del procedimento dipendono dalla sola volontà del genitore intenzionale e il minore non può ottenere la costituzione dello status in caso di dissenso o di impossibilità sopravvenuta dell’adottante; alla luce di Corte cost. n. 68/2025, il Collegio dubita che essa possa ancora rappresentare, in via necessaria ed esclusiva, una sede di bilanciamento adeguata ai principi costituzionali e sovranazionali.

3. Il principio dell'unicità dello stato di figlio, quale criterio ermeneutico dell’intera disciplina della filiazione, si applica anche ai minori nati da gestazione per sostituzione; ne deriva un sistema uniforme di diritti e di tutele che può essere condizionato, anche in ragione della scelta del processo generativo, solo da un accertamento giudiziale ad hoc, privo di automatismi e svolto secondo l’interesse concreto e attuale del minore, senza che il giudizio di disvalore sulla condotta dei genitori possa essere traslato sulla sfera giuridica del nato.

4. Il modello di costituzione giudiziale dello status previsto per i figli nati da rapporto incestuoso (artt. 251 e 278 c.c.), richiamato da Corte cost. nn. 33/2021 e 68/2025 come esempio di bilanciamento adeguato, subordina il riconoscimento a una doppia valutazione, da parte del giudice, dell’assenza di pregiudizio e della sussistenza dell’interesse del figlio, anche in chiave prognostica, e può essere sollecitato anche dal figlio (art. 273 c.c.). Presentando la nascita da gestazione per sostituzione profili di contiguità con quella da incesto (rilievo penale della condotta procreativa, estraneità del minore, necessità di un rigoroso bilanciamento), è rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’estensione in via interpretativa di tale modello ai nati da gestazione per sostituzione; il Collegio esclude che, in via generale, il bilanciamento possa essere affidato all’art. 279 c.c., che tutela profili sostanzialmente patrimoniali e non elimina ‘giuridica di accedere allo status.

5. Nel giudizio promosso da una coppia coniugata per ottenere la trascrizione dell’atto di nascita, formato in Ucraina, di un minore nato da gestazione per sostituzione, sia che ‘della contrarietà all'ordine pubblico internazionale si svolga mediante l’azione di riconoscimento dell'efficacia dell’atto straniero (art. 67 l. n. 218/1995), sia che avvenga mediante opposizione al rifiuto di trascrizione dell’ufficiale di stato civile, la controversia attiene nel merito allo status filiationis; l’oggetto del giudizio comprende pertanto la ragione del rifiuto, cioè la contrarietà all’ordine pubblico, anche quando le difese siano limitate alla regolarità formale dell’atto e al rispetto della lex loci.

Decisioni conformi

Cass. civ., Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162 sull’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari a offrire tutela completa al minore nato da gestazione per altri quando il genitore intenzionale non abbia l'iniziativa o non voglia procedere. Le Sezioni Unite, pur escludendo l’automatica trascrivibilità dell’atto di nascita straniero per contrarietà all’ordine pubblico internazionale, rilevano che l’adozione presuppone sempre l’iniziativa dell’adottante e può risultare strutturalmente inidonea a garantire una tutela completa del nato, e indicano la necessità di ricercare nel sistema strumenti che, in una logica rimediale e previa verifica in concreto del superiore interesse del minore, gli riconoscano i diritti connessi allo status di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico.

Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33 sulla necessità di offrire al minore nato da maternità surrogata una possibilità di riconoscimento giuridico del legame con il genitore intenzionale. Una soluzione che non offra al bambino alcuna chance di riconoscimento, anche ex post e previa verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare il minore in nome della finalità di disincentivare la pratica; la Corte richiama la propria sent. n. 494/2002 sui figli nati da incesto.

Corte cost. 28 marzo 2022, n. 79 sull’estensione dei rapporti di parentela all’adottato in casi particolari. La pronuncia ha attenuato le differenze di tutela tra adozione in casi particolari e riconoscimento diretto dello status sotto il profilo dei rapporti parentali dell'adottato.

Corte cost. 22 maggio 2025, n. 68 sul riconoscimento del nato in Italia da PMA praticata all’estero anche da parte della madre intenzionale. È costituzionalmente illegittimo l’art. 8 l. n. 40/2004 nella parte in cui non consente al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all'estero di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. La Corte afferma l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari quanto alla completezza dello statuto dei diritti del minore, consolida il principio dell’unicità dello stato di figlio ed esclude che il riconoscimento automatico possa operare nei casi di gestazione per sostituzione, per l’esigenza di un bilanciamento adeguato.

Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494 sull’illegittimità costituzionale del divieto di riconoscimento dei figli nati da incesto. La preclusione al riconoscimento non può fondarsi sulla sola illiceità penale della condotta dei genitori, ma solo sulla contrarietà all'interesse in concreto del minore, che è estraneo alla vicenda procreativa e subisce soltanto le conseguenze del comportamento dei genitori.

Corte EDU, 31 agosto 2023, C. c. Italia, ric. n. 47196/21 sulla compatibilità con l’art. 8 CEDU di un mezzo diverso dalla trascrizione per il riconoscimento del legame con il genitore intenzionale. Non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare la previsione di un mezzo diverso dalla trascrizione, purché la formalizzazione del legame possa avvenire in maniera effettiva e celere. Precedenti: - Mennesson c. Francia (n. 65192/11) e Labassee c. Francia (n. 65941/11); parere consultivo del 10 aprile 2019; D. c. Francia (n. 11288/18); D.B. e altri c. Svizzera (nn. 58817/15 e 58252/15).