Idziski, Causa C-232/25, CGUE (Seconda Sezione), 18 giugno 2026
Avvocato generale
Presidente
Settori
Abstract
Determinazione del giudice competente in una fattispecie di diffamazione mediante diffusione di un contenuto audiovisivo su internet e in televisione.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, Art. 5(3).
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, Art. 7(2).
Massima
1. In caso di asserita lesione dei diritti della personalità derivante dalla diffusione di un contenuto audiovisivo, i giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro di interessi di una persona fisica non sono competenti a conoscere dell'intero danno qualora il contenuto, pur consentendo di identificare un contenuto ristretto e definito di persone a cui essa può essere collegata, non permetta di identificare tale persona, neppure indirettamente, in quanto individuo. Per contro, il giudice del centro di interessi di una persona giuridica il cui compito consiste nella tutela degli interessi di tale gruppo è competente a conoscere dell'intero danno derivante dalla diffusione del contenuto su internet.
2. I giudici competenti a conoscere dei soli danni verificatisi nel territorio dello Stato membro cui appartengono possono statuire sulle domande risarcitorie e sulle misure dirette a prevenire o eliminare gli effetti della lesione limitatamente ai pregiudizi prodotti in tale Stato. Essi non sono invece competenti a conoscere di una domanda volta alla rettifica di contenuti diffusi su internet, trattandosi di una domanda unica e indivisibule che può essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere degli interi pregiudizi patiti.
