Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, N. 49687/16, Corte EDU (Prima Sezione), 11 giugno 2026

Abstract

Lo Stato è responsabile della violazione del diritto alla libertà religiosa, del diritto al rispetto dei beni e del principio di non discriminazione quando, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, impedisca per un periodo prolungato a una confessione religiosa regolarmente registrata di concludere l’accordo previsto dall’ordinamento nazionale, precludendole così l’accesso a un meccanismo di finanziamento pubblico destinato a favorire l’effettivo esercizio della libertà di religione.

Riferimenti normativi

Art. 14 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 1 CEDU Protocollo Addizionale n. 1

Massima

1. Integra una violazione del principio di non discriminazione (articolo 14 CEDU), in combinato disposto con la libertà di religione (articolo 9 CEDU) e con il diritto al rispetto dei beni (articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1), il protratto rifiuto o l’ingiustificata omissione dello Stato di concludere un accordo con una confessione religiosa regolarmente riconosciuta, quando tale accordo costituisca, secondo il diritto interno, il presupposto necessario per accedere a un sistema di finanziamento pubblico destinato al sostegno delle attività religiose. In tali circostanze, l’esclusione dal beneficio economico incide in modo significativo sull’esercizio effettivo della libertà religiosa e su un interesse patrimoniale sufficientemente consolidato da rientrare nella nozione di «bene» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione.

2. Costituisce discriminazione vietata dalla Convenzione il mancato accesso di un’associazione religiosa dei Testimoni di Geova, regolarmente registrata in Italia, alla ripartizione della quota dell’«otto per mille» dell’imposta sul reddito, qualora tale esclusione derivi esclusivamente dall’assenza di un accordo con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione italiana, protrattasi per un periodo irragionevolmente lungo e privo di adeguata giustificazione, nonostante la posizione comparabile dell’associazione rispetto alle altre confessioni religiose già ammesse al beneficio.