La sentenza in commento dichiara la violazione dell’art. 11 CEDU (libertà di associazione), letto alla luce dell’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), da parte della Turchia, in relazione alla radiazione di due sacerdoti greco-ortodossi dalle liste dei consigli di amministrazione di tre fondazioni appartenenti a minoranze religiose, in ragione della loro qualità di chierici.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Massima
1. L’esclusione di sacerdoti ortodossi dai consigli di amministrazione di fondazioni appartenenti a minoranze religiose integra un’ingerenza nella libertà di associazione garantita dall’art. 11 CEDU, da interpretarsi alla luce dell’art. 9 CEDU, quando incide sulla partecipazione degli interessati alla gestione istituzionale della propria comunità religiosa.
2. Una misura amministrativa che preveda la radiazione di soggetti eletti dagli organi direttivi di fondazioni comunitarie per la sola qualità di chierici viola l’art. 11 CEDU, letto alla luce dell’art. 9 CEDU, ove non sia sorretta da una base legale accessibile, chiara e prevedibile, né da una norma interna che attribuisca all’autorità amministrativa un corrispondente potere di intervento.
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