Pluralismo e tutela delle minoranze etniche nell'accesso all'istruzione. Principio di non discriminazione e obbligo positivo dello Stato nella predisposizione di strumenti diagnostici non pregiudizievoli. Discriminazione indiretta e responsabilità dello Stato contro la segregazione scolastica degli alunni Rom.
In materia di istruzione, l'inserimento sistematico e sproporzionato di alunni Rom in classi speciali per disabilità intellettiva lieve, sulla base di test diagnostici non adattati alle specificità socio-culturali di tale gruppo, costituisce discriminazione indiretta vietata dall'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 2 Prot. 1, qualora lo Stato non dimostri di aver adottato garanzie idonee a prevenire diagnosi errate e a tener conto delle esigenze della popolazione Rom in quanto gruppo vulnerabile.
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