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Corte costituzionale francese (Conseil constitutionnel), N. 2025-1180 QPC, 6 febbraio 2026

Data
06/02/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione 2025-1180 QPC

Abstract

È conforme alla Costituzione francese il meccanismo di chiusura dei luoghi di culto per provocazione all’odio previsto dal paragrafo I dell’articolo 36-3 della legge del 9 dicembre 1905, come modificata dalla legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021, impiegando un’interpretazione estensiva della norma repressiva.

 

Riferimenti normativi

Art. 36-3 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Art. 1 Constitution française

Art.10 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

 

Massima

1. La garanzia della libertà di culto non impedisce al legislatore di prevedere misure amministrative di chiusura temporanea dei luoghi di culto quando l’attività ivi svolta favorisca la provocazione alla violenza, all’odio o alla discriminazione. Tali limitazioni sono costituzionalmente ammissibili purché perseguano finalità di ordine pubblico e di tutela dei valori repubblicani, risultino temporalmente circoscritte e siano soggette a controllo giurisdizionale effettivo. Il Conseil constitutionnel ha quindi riconosciuto un ampio margine di apprezzamento al legislatore nella prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione religiosa.

2. È da adottare un’interpretazione ampia del presupposto applicativo della misura scrutinata, ritenendo rilevanti non solo i comportamenti e i discorsi pronunciati all’interno del luogo di culto, ma anche quelli collegati all’attività della struttura religiosa all’esterno dei locali. Si conferma così una lettura funzionale della nozione di “provocazione”, estendendo l’ambito della repressione amministrativa oltre il dato strettamente letterale della legge.

3. Deve essere privilegiato il ricorso a un bilanciamento tra libertà fondamentali e tutela dell’ordine pubblico fondato sulla proporzionalità della misura, senza esigere una tipizzazione particolarmente rigorosa delle condotte vietate. La giurisprudenza costituzionale francese ammette nel caso di specie una formula legislativa relativamente elastica in materia di sicurezza e prevenzione dell’estremismo, purché accompagnate da garanzie procedurali e da un sindacato del giudice.