Lo Stato ha l’obbligo di adottare adeguate misure generali per affrontare il problema sistemico della gerarchia informale nelle carceri, proteggendo le persone detenute contro il lavoro forzato o obbligatorio.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 4 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Integra violazione della proibizione della tortura e del divieto di discriminazione il mancato adempimento degli obblighi positivi dello Stato che, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di una gerarchia informale tra detenuti e della posizione di estrema vulnerabilità del ricorrente inserito nella “casta dei paria”, ometta di adottare misure idonee a proteggerlo da segregazione fisica e sociale, umiliazioni, esclusione dall’accesso ai servizi essenziali del carcere e assegnazione a mansioni degradanti.
2. Anche in assenza di violenze fisiche dirette, la protratta esposizione di un detenuto a un regime di emarginazione, inferiorizzazione simbolica e costante soggezione psicologica supera la soglia minima di gravità richiesta dalla proibizione della tortura e configura trattamento degradante, lesivo della dignità umana.
3. Costituisce violazione della proibizione del lavoro forzato il mancato intervento dello Stato rispetto a lavori pesanti, umilianti o indesiderati imposti a un detenuto da altri reclusi sotto minaccia implicita di ritorsioni, quando l’amministrazione penitenziaria ne sia consapevole e li tolleri. Tali attività non rientrano nella nozione di “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ove perseguano finalità punitive o discriminatorie e siano distribuite sulla base di una gerarchia informale.
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