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Vilniaus tarptautinė mokykla, Causa C-48/24, CGUE (Prima Sezione), 12 febbraio 2026

Data
12/02/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione C-48/24

Abstract

Libertà di stabilimento, restrizioni e requisiti di conoscenza della lingua nazionale.

Riferimenti normativi

Art. 49 TFUE
Art. 4, par. 2 TUE
Art. 22 Carta

Massima

1. L’ambito di applicazione della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE copre anche l’ipotesi di una scuola che impartisce, dietro corrispettivo, un programma di istruzione di una lingua diversa dal Paese in cui è stabilita e le cui quote del capitale sociale siano detenute in una misura significativa da cittadini di Stati membri diversi da quello di stabilimento.

2. La difesa e la promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro fanno parte dell’identità nazionale che l’Unione rispetta ai sensi dell’art. 4, par. 2 TUE e sono espressione della diversità e ricchezza culturale riconosciute e tutelate dall’art. 3, par. 3 TUE e dall’art. 22 della Carta. In quanto tali, costituiscono un motivo di interesse generale che legittima la restrizione delle libertà fondamentali, inclusa quella di stabilimento ex art. 49 TFUE.

3. Sebbene l’imposizione al personale scolastico di un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di un Paese costituisca un motivo di interesse generale, il requisito previsto dalla normativa lituana – che si applica indistintamente a tutti gli insegnanti e al personale amministrativo e che può essere dimostrato solo tramite un certificato rilasciato da un’Agenzia nazionale (escludendo i titoli esteri) – eccede quanto necessario e risulta sproporzionato rispetto al fine perseguito.