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Georgios Papadopoulos c. Cipro, N. 21454/21, Corte EDU (Prima Sezione), 9 ottobre 2025

Data
09/10/2025
Tipologia Sentenza
Numerazione 21454/21

Abstract

Mancato intervento delle autorità cipriote per colmare una lacuna legislativa relativa a un seggio parlamentare vacante.

Riferimenti normativi

Art. 3, Prot. 1 CEDU

Massima

1. Il ricorrente, Georgios Papadopoulos, candidato del Solidarity Movement, risultava primo dei non eletti alle elezioni parlamentari cipriote del 2016. Il seggio spettante al partito era stato inizialmente attribuito alla leaderdel movimento, eletta anche al Parlamento europeo, la quale decideva tuttavia di non assumere il mandato parlamentare nazionale prima dell’inizio della legislatura. L’ordinamento cipriota non disciplinava espressamente l’ipotesi di rinuncia al seggio prima dell’avvio del mandato. In assenza di una base normativa chiara, le autorità disponevano più volte la nomina del ricorrente quale sostituto; tali decisioni venivano però annullate dall’Electoral Court nel 2017, 2018 e 2020, sul presupposto dell’inesistenza di un fondamento costituzionale o legislativo che consentisse tale sostituzione. Ne derivava il mantenimento del seggio vacante per un periodo significativo e l’irrisoluzione della questione per quasi l’intera legislatura.

2. La Corte EDU ha rilevato preliminarmente che la regolarità delle elezioni del 2016 e l’attribuzione originaria dei seggi non erano mai state contestate. La violazione denunciata concerneva esclusivamente la fase successiva, relativa all’effettiva occupazione di un seggio già validamente assegnato. La Corte ha individuato la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 nella totale assenza di un meccanismo giuridico – nomina del candidato subentrante o elezione suppletiva – idoneo a disciplinare una situazione prevedibile, quale la rinuncia al seggio prima dell’inizio della legislatura. Tale lacuna normativa aveva prodotto uno stallo istituzionale, con la conseguente frustrazione della volontà popolare espressa nelle elezioni del 2016. Secondo la Corte, l’ingerenza nei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1 non poteva considerarsi “prevista dalla legge”, poiché le autorità non erano riuscite a fornire una soluzione conforme ai principi dello Stato di diritto. Ne conseguiva, all’unanimità, la constatazione della violazione del diritto a libere elezioni.