Conformemente al precedente Italgomme c. Italia, costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di controlli fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi effettivi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. Costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione nella disciplina domestica di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di ricorso al giudice tributario differita al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo.
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