Secondo la UK Supreme Court, l’insegnamento religioso in Irlanda del Nord è incompatibile con la CEDU
Riferimenti normativi
Art. 2, Protocollo 1, CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. L’insegnamento religioso impartito nelle scuole statali deve rispettare il principio di neutralità confessionale e garantire un approccio obiettivo, critico e pluralistico; la previsione di un curriculum strutturalmente orientato verso una specifica tradizione religiosa integra una violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1 CEDU, in combinato disposto con l’art. 9.
2. Il diritto di esonero dall’insegnamento religioso o dal culto collettivo non costituisce rimedio idoneo a rendere conforme alla CEDU un sistema educativo privo, in radice, di pluralismo, qualora l’opt-out comporti un onere sproporzionato per i genitori o produca effetti potenzialmente stigmatizzanti nei confronti dei minori.
3. L’adozione di un modello di educazione religiosa incompatibile con il principio di pluralismo determina la violazione congiunta del diritto del minore all’istruzione e del diritto dei genitori a garantire un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, rendendo superfluo l’esame di ulteriori profili di responsabilità amministrativa.
(Caso in cui alcuni genitori di alunni iscritti a scuole statali dell’Irlanda del Nord hanno contestato la compatibilità con la CEDU del sistema di insegnamento religioso e di preghiera collettiva quotidiana, ritenuto indottrinante e non pluralistico, nonché l’inadeguatezza del diritto di esonero quale strumento di tutela)
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