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Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina, N. 43651/22, Corte EDU (Grande Camera), 25 giugno 2025

Data
25/06/2025
Tipologia Sentenza
Numerazione 43651/22

Abstract

Ricorso dichiarato inammissibile per natura di actio popularis, abuso del diritto di ricorso e mancata dimostrazione di un pregiudizio diretto sul diritto di voto.

Riferimenti normativi

Art. 3, Prot. 1 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Un cittadino residente nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, titolare della doppia cittadinanza bosniaca e croata, adiva la Corte EDU lamentando che la combinazione dei requisiti etnici e territoriali previsti dalla Costituzione per l’elezione della Camera dei Popoli e della Presidenza gli impedivano di votare liberamente per i candidati da lui individuati, determinando una discriminazione fondata su etnia e residenza ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 3 del Protocollo n. 1, nonché dell’articolo 1 del Protocollo n. 12. Nel giudizio dinanzi alla Grande Camera, lo Stato convenuto eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di qualità di vittima e per abuso del diritto di ricorso, nonché l’incompetenza della Corte a riesaminare l’assetto costituzionale derivante dagli Accordi di Dayton.

2. La Corte europea dei diritti dell’uomo accoglieva le eccezioni preliminari dello Stato. Da un lato, riteneva che il ricorrente avesse tenuto, nella fase dinanzi alla Grande Camera, una condotta gravemente censurabile, con accuse infondate e offensive rivolte ai giudici della Corte, agli agenti del Governo e al rappresentante internazionale, integrando un abuso del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 35 § 3 a). Dall’altro lato, escludeva che il ricorrente potesse qualificarsi vittima, osservando che le doglianze sollevate non individuavano alcun pregiudizio diretto e personale nella sua qualità di elettore, ma si risolvevano in una critica astratta all’architettura costituzionale e al sistema elettorale dello Stato basato su due entità federali, di natura meramente actio popularis. Le limitazioni territoriali ed etniche contestate, pur già censurate dalla Corte sotto il profilo del diritto passivo di elettorato nella giurisprudenza Sejdić e Finci, non avevano prodotto, secondo le sue stesse allegazioni, effetti discriminatori concreti sul ricorrente nel godimento del diritto di voto attivo. Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni esame nel merito.