Il procedimento disciplinare condotto nei confronti di una persona detenuta senza garantire il diritto di
difesa, l’assistenza legale e un controllo giurisdizionale effettivo viola il diritto al giusto processo e il diritto
alla tutela giudiziaria.
Riferimenti normativi
Art. 8 CADU
Art. 25 CADU
Massima
1. Lo Stato è responsabile quando, nell’ambito di procedimenti disciplinari penitenziari, non garantisce al detenuto tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa, il diritto all’assistenza legale effettiva, alla presentazione di prove e alla motivazione della decisione amministrativa.
2. Viola il diritto alla presunzione d’innocenza la decisione disciplinare che impone al detenuto l’onere di provare la propria innocenza e che non espone in modo chiaro le ragioni della sanzione.
3. Lo Stato incorre in responsabilità internazionale quando le autorità giudiziarie si limitano a convalidare formalmente le decisioni dell’amministrazione penitenziaria, senza un controllo sostanziale di legalità e proporzionalità, privando la persona detenuta di un rimedio effettivo contro le violazioni dei propri diritti.
4. La regressione nel regime di esecuzione della pena e la revoca dei benefici penitenziari in assenza di
motivazione adeguata o di base legale violano il principio di finalità rieducativa della pena e il diritto alla libertà personale del detenuto.
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