Corte costituzionale italiana, N. 155/2025, 23 ottobre 2025
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Abstract
É irrilevante e non ostativa allo svolgimento e alla prosecuzione del ciclo di fecondazione assistita l’eventuale successiva transizione di genere della paziente che ha crioconservato precedentemente i suoi gameti maschili.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 31, 32, 117 Costituzione italiana
Artt. 5, 12 Legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita del 19 aprile 2004 n. 40
Artt. 8, 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Art. 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Artt. 3, 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
Massima
1. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, co. 2, 9 e 10, della L. 19 febbraio 2004, n. 40, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, co. 2, 32, co. 1, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dal Tribunale ordinario di Como, atteso che l’istanza esaminata nel giudizio a quo aveva per oggetto l’attribuzione dello status di figlio delle due minori già nate e, dunque, il giudice doveva confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti codicistici per l’accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità, non invece con i presupposti di accesso ai trattamenti di fecondazione artificiale.
2. L’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 c.c. pone come presupposto necessario e sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio, anche con riferimento ai figli nati da procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.
3. Al fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., il Tribunale è chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione fornito dalla paziente prima della transizione di genere. Nessun rilievo ostativo assume la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, questa sì limitata a coppie sposate o conviventi di persone viventi e di diverso sesso. Rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio, rappresentato dall’aver fornito i gameti maschili, non incide la vicenda della successiva transizione di genere della persona che ha dato il proprio apporto alla procreazione.
