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D.L. c. P.Q., Causa C-61/24, CGUE (Terza Sezione), 20 marzo 2025

Data
20/03/2025
Tipologia Sentenza
Numerazione C-61/24

Abstract

Determinazione della residenza abituale dei coniugi ai sensi dell’articolo 8 lett. a) e b) Regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III).

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 22 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Massima

1. La nozione di residenza abituale enucleata nel reg. (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis, nonché del successivo reg. (UE) 2019/1111 c.d. Bruxelles II-ter) – fondata su una presenza che denoti un grado sufficiente di stabilità in un dato luogo e sulla volontà di stabilire in detto luogo il centro abituale dei suoi interessi –risponde agli obiettivi del reg. Roma III e può essere applicata in tale contesto.

2. Nella determinazione della residenza abituale dei coniugi ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 1259/2010 (Roma III) nel caso in cui uno degli sposi sia un agente diplomatico accreditato presso uno Stato straniero, si deve considerare la durata del soggiorno, il grado di integrazione sociale e familiare dei coniugi nel paese accreditatario, nonché il fatto che il soggiorno di un agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario non sia determinato dalla volontà dell’agente diplomatico (quanto da quella dello Stato accreditante). Ad ogni modo, nessuno di questi elementi è per sé solo decisivo al fine di determinare la residenza abituale.