Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Centre for Human Rights (CHR), Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) & Legal and Human Rights Centre (LHRC) c. Repubblica Unita della Tanzania, N. 019/2018, Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 5 febbraio 2025

Abstract

Lo Stato è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani delle persone con albinismo, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla vita, alla dignità, alla protezione contro torture e trattamenti degradanti, ai diritti del bambino e all’educazione, per non aver adottato misure efficaci di prevenzione, protezione e inclusione sociale.

Riferimenti normativi

Art. 1 Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (CADUP)

Art. 2 CADUP
Art. 4 CADUP
Art. 5 CADUP
Art. 16 CADUP
Art. 17(1) CADUP
Art. 6 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (CIDCP)
Art. 7 CIDCP

Massima

1. Lo Stato è responsabile quando, omettendo di prevenire la discriminazione da parte di attori non statali, non adotta misure adeguate a contrastare miti e stereotipi legati all’albinismo.

2. Lo Stato incorre in responsabilità internazionale per non aver prevenuto, investigato e punito in modo efficace gli omicidi, le torture e gli atti di violenza contro le persone con albinismo, nonché per non aver garantito il rispetto della loro dignità e integrità personale.

3. Lo Stato viola i propri obblighi quando non previene il traffico e la vendita di bambini con albinismo, non considera il superiore interesse del minore e non assicura condizioni di salute e istruzione adeguate alle necessità delle persone con albinismo.