Centre for Human Rights (CHR), Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) & Legal and Human Rights Centre (LHRC) c. Repubblica Unita della Tanzania, N. 019/2018, Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 5 febbraio 2025
Lo Stato è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani delle persone con albinismo, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla vita, alla dignità, alla protezione contro torture e trattamenti degradanti, ai diritti del bambino e all’educazione, per non aver adottato misure efficaci di prevenzione, protezione e inclusione sociale.
Riferimenti normativi
Art. 1 Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (CADUP)
1. Lo Stato è responsabile quando, omettendo di prevenire la discriminazione da parte di attori non statali, non adotta misure adeguate a contrastare miti e stereotipi legati all’albinismo.
2. Lo Stato incorre in responsabilità internazionale per non aver prevenuto, investigato e punito in modo efficace gli omicidi, le torture e gli atti di violenza contro le persone con albinismo, nonché per non aver garantito il rispetto della loro dignità e integrità personale.
3. Lo Stato viola i propri obblighi quando non previene il traffico e la vendita di bambini con albinismo, non considera il superiore interesse del minore e non assicura condizioni di salute e istruzione adeguate alle necessità delle persone con albinismo.
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