Corte costituzionale italiana, N. 115/2025, 21 luglio 2025
Aree tematiche
Presidente
Relatore
Parole chiave
Settori
Paese
Abstract
La disciplina italiana a tutela della maternità e della paternità, della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, oltre che dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare viola il principio di eguaglianza sostanziale.
Riferimenti normativi
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 27-bis Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità del 26 marzo 2001 no. 151
Art. 32 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità del 26 marzo 2001 no. 151
Art. 2, comma 1, lettera c), Decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza del 30 giugno 2022, n. 105
Massima
1. È costituzionalmente illegittimo l’art. 27-bis d.lgs. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore sociale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
2. L’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità e l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di madre biologica e intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all’estero.
3. La ricorrente ha denunciato la condotta discriminatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per aver adottato una procedura informatica che non consentiva alle coppie di genitori dello stesso sesso, riconosciute nei registri dello stato civile, di presentare domanda in via telematica per fruire dei congedi parentali, dei periodi di riposo e delle indennità previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001. L’INPS ha successivamente modificato la piattaforma informatica consentendo a ciascuno dei genitori di proporre la domanda di congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001. Tuttavia, la ricorrente ha lamentato che il giudice di primo grado si era limitato a ordinare all’INPS la modifica del sistema senza affermare il diritto delle coppie di genitori dello stesso genere riconosciute nei registri dello stato civile di fruire dei congedi al pari delle coppie eterosessuali.