Regime di esenzione Imposta comunale sugli immobili (ICI) adibiti a finalità di religione o di culto e in parte a finalità diverse
Riferimenti normativi
Art. 7 Costituzione italiana
Art. 117 Costituzione italiana
Art. 7, co. 3, Concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. del 18/02/1984
Massima
1. La copertura costituzionale dei vincoli internazionali di origine pattizia è da rinvenire nell’art. 7 Cost. e non nel rinvio mobile realizzato dall’art. 117 Cost. utile, invece, all’ingresso nell’ordinamento italiano delle norme internazionali pattizie non qualificate.
2. A differenza dell’ICI, il regime di esenzione introdotto successivamente dall’IMU condiziona il riconoscimento dell’agevolazione fiscale per gli immobili ecclesiastici di uso promiscuo al frazionamento catastale delle aree pertinenti. Tale assetto normativo, peraltro, è stato ritenuto compatibile con il diritto UE, rendendo irrealizzabili opacità fiscali e non essendo distorsivo delle regole della concorrenza del mercato unico.
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