Non sono incostituzionali le disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui non consentono alle persone singole non coniugate residenti in Italia di accedere ai trattamenti medicali di riproduzione artificiale, perché fondate sul principio di precauzione e una diversa opzione spetta alla discrezionalità del legislatore.
Riferimenti normativi
Art. 5 Legge italiana sulla Procreazione Medicalmente Assistita PMA del 19 febbraio 2004, n. 40
Art. 2 Costituzione Italiana
Art. 32 Costituzione Italiana
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. L’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva se tende a contrastare soluzioni irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito o se contribuisce a sostenere un giudizio di irragionevolezza delle stesse norme che riflettono le finalità cui si ispira il legislatore, nella considerazione di tutti gli interessi coinvolti.
2. La scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l’esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati.
3. Rispetto all’esigenza di tutelare i nati da PMA, la conseguente compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell’attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata.
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