Competenza degli Stati membri in materia di cittadinanza e compatibilità dei programmi di concessione della cittadinanza per investimento col diritto UE.
Riferimenti normativi
Art. 4, par. 3 TUE Art. 20 TFUE
Massima
1. La competenza degli Stati membri in materia di cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione in modo tale da non compromettere il principio di leale cooperazione e di solidarietà sottesi allo status di cittadino.
2. I programmi di cittadinanza per investimento che prescindono dalla verifica dell’esistenza di un legame effettivo con lo Stato membro sono incompatibili con l’essenza della cittadinanza europea quale status fondamentale dei cittadini degli Stati membri in quanto violano gli obblighi incombenti sugli Stati membri in virtù dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
3. La Repubblica di Malta ha istituito un programma di naturalizzazione che offre i vantaggi derivanti dalla cittadinanza dell’Unione, in particolare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente negli altri Stati membri. Così facendo, ha introdotto una procedura avente natura di transazione assimilabile a una commercializzazione della cittadinanza maltese, sfruttando i diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione al fine di promuovere tale programma.
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