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Shlosberg c. Russia, N. 32648/22, Corte EDU (Terza Sezione), 3 settembre 2024

Data
03/09/2024
Tipologia Sentenza
Numerazione 32648/22

Abstract

Candidato estromesso dalle elezioni alla Duma russa del 2021 per motivi arbitrari. 

Riferimenti normativi

Art. 3, Prot. 1 CEDU
Art. 11 CEDU

Massima

1. Lev Markovich Shlosberg, politico d’opposizione russo, è stato escluso dalle elezioni alla Duma di Stato del 2021 dopo aver preso parte a una manifestazione non autorizzata a sostegno di Navalny e aver espresso pubblicamente il suo apprezzamento per l’evento. Un rivale elettorale ha contestato la sua candidatura, sostenendo che Shlosberg era collegato all'organizzazione “Quartier generale di Navalny”, dichiarata estremista dal Tribunale di Mosca. Dopo diversi ricorsi respinti, Shlosberg è stato definitivamente escluso dalla corsa elettorale.

2. La Corte ha osservato che il ricorrente era stato escluso dalla candidatura alla Duma sei giorni dopo l’ammissione, a causa del suo sostegno a Navalny e della sua partecipazione a una manifestazione pacifica. La Corte ha ribadito che la libertà di riunione è un diritto fondamentale, protetto dall’articolo 11 della Convenzione, e che l’esercizio di questo diritto non può giustificare sanzioni come l’esclusione elettorale. Di conseguenza, l’interdizione, pur formalmente conforme alla legge, si fondava su motivi arbitrari, determinando una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.