Il divieto a carico dell’ordine professionale degli avvocati francesi di indossare segni distintivi insieme alla toga è legittimo e proporzionato.
Riferimenti normativi
Art. 3 Loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 18 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Art. 19 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Massima
1. La decisione assunta dal Consiglio Nazionale degli Avvocati, che ha apportato modifiche al regolamento interno all’ordine forense, costituisce una legittima espressione del potere regolamentare del Consiglio stesso. Il divieto imposto agli avvocati francesi di portare segni distintivi insieme alla toga, infatti, deriva direttamente da fonti legislative, e segnatamente dall’art. 3 della Legge del 31.12.1971, che prevede per l’ordine forense l’adozione di un abito uniforme. Ne consegue che la decisione del Consiglio Nazionale del 7.9.2023 si limita legittimamente a specificare questa disposizione e non deve pertanto essere annullata, non costituendo l’esito di un eccesso di potere.
2. Il Consiglio Nazionale degli Avvocati ha modificato il regolamento interno introducendo un divieto esplicito di indossare segni distintivi insieme alla toga, perseguendo così finalità legittime di neutralità e uguaglianza davanti alla giustizia. L’obbligo di neutralità, oltre ad essere funzionale alla migliore difesa dei propri assistiti, garantisce il diritto ad un processo equo ed è quindi conforme agli artt. 9-10 CEDU e 18-19 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
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