L’esercizio del culto religioso in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e il rapporto con le prescrizioni urbanistiche vigenti in materia di “politica del territorio”.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 18, 19 Cost.
Artt. 31-bis e 31-ter, l. r. Veneto n. 11 del 2004
Massima
Stanti i limiti della potestà legislativa regionale in materia di "governo del territorio" rispetto all'esercizio dell'attività religiosa, la finalità perseguita dalle disposizioni in esame è quella di assicurare lo sviluppo armonico dei centri abitati e la realizzazione dei servizi di interesse pubblico (in questi termini, anche Corte Cost., sent. n. 67 del 2017): è infatti l'attività, più che il soggetto che la svolge, a determinare un impatto sul territorio tale da giustificare una regolamentazione da parte dei pubblici poteri.
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