Sostituzione del cognome dell’adottato maggiorenne con quello dell’adottante. Ragionevolezza delle differenze tra la disciplina delle adozioni di minorenni e di maggiorenni.
Riferimenti normativi
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 299 Codice civile
Massima
1. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 299 co. 1° Codice civile, nella parte in cui non consente, nell'adozione di maggiorenni, di sostituire il cognome originario dell'adottato con quello dell'adottante, anche con il consenso di entrambi. Il differente trattamento degli adottati maggiorenni non costituisce irragionevole disparità di trattamento ex art. 3 co. 1° Cost.
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