Diniego all’esecuzione di una decisione straniera in applicazione dell’eccezione di ordine pubblico per violazione manifesta della libertà di espressione e d’informazione.
Riferimenti normativi
Art. 11 CDFUE
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Massima
1. Uno Stato membro dell’UE può rifiutare l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro qualora ciò abbia come effetto una violazione manifesta della libertà di espressione e informazione sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Una decisione che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti a risarcire il danno subito da una società sportiva e da uno dei membri della sua equipe medica a seguito di una lesione della loro reputazione, può essere considerata incompatibile con l’ordine pubblico di uno Stato membro dell’Unione europea.
2. Nel caso di specie, la società spagnola di calcio Real Madrid e un membro della sua equipe medica (AE) avevano convenuto in giudizio di fronte al Tribunale di primo grado di Madrid un giornalista dipendente del quotidiano francese Le Monde (EE) e la Société éditrice du Monde SA al fine di vederli condannati al risarcimento dei danni patiti a seguito della pubblicazione sul quotidiano di una pubblicazione diffamatoria. Le autorità giudiziarie spagnole avevano condannato i convenuti a corrispondere un risarcimento particolarmente elevato. Le attrici avevano poi tentato di eseguire la decisione in Francia, dove i convenuti detenevano la porzione più consistente dei propri asset.
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