Corte costituzionale italiana, N. 33/2025, 21 marzo 2025
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Abstract
Sono incostituzionali le disposizioni in materia di adozioni internazionali che non consentono alle persone non coniugate residenti in Italia di adottare minori stranieri in stato di abbandono.
Riferimenti normativi
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 117 Costituzione Italiana
Art. 29-bis Legge italiana sulle adozioni dei minori del 4 maggio 1983 n. 184
Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Massima
1. È costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente alla persona maggiorenne con stato libero, residente in Italia, di presentare una domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, affinché il giudice possa emettere il decreto di idoneità all’adozione nei confronti della persona singola o non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria, per contrasto con gli artt. 2 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
2.
L’evoluzione normativa della disciplina delle adozioni ha visto abbandonare la figura dell’adottante persona singola nei confronti del minore, tuttavia la stessa legge ha accreditato – sia pure in limitate ipotesi – l’attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore. L’art. 24 co. 4 l.n. 184/1983 consente l’adozione piena se «uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo»: sebbene disposta «nei confronti di entrambi [i coniugi], con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte», la norma implica l’inserimento del minore in un nucleo monoparentale. L’art. 25 co. 5 l.n. 184/1983 prevede che l’adozione piena possa essere direttamente disposta nei confronti di uno solo dei due aspiranti genitori, che ne faccia richiesta, se «nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari». L’art. 44 co. 3 l. n. 184/1983 del 1983 riconosce l’astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso persino rispetto a minori affetti da disabilità.
3. La ricorrente, cittadina italiana non coniugata, magistrata ordinaria dal 2009, senza pendenze penali di sua conoscenza, con sana e robusta costituzione psico-fisica, non coniugata e senza figli, con un nucleo familiare composito e di supporto per il progetto adottivo, lamenta la violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU per il differente trattamento delle persone non coniugate nella disciplina delle adozioni internazionali rispetto ad altri tipi di adozione.