Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato a minori fondata sul rischio di essere perseguitate nel Paese di origine in ragione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Riferimenti normativi
Art. 24 CDFUE
Direttiva 2011/95/UE DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
Massima
1. La Corte di giustizia ha stabilito che, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a "un determinato gruppo sociale", in quanto "motivo di persecuzione" idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro.
2. L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.
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