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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR c. Bildungsdirektion für Vorarlberg, Causa C-372/21, CGUE (Terza Sezione), 2 febbraio 2023

Data
02/02/2023
Tipologia Sentenza
Numerazione C-372/21

Abstract

Sovvenzioni riservate a scuole confessionali gestite da Chiese e associazioni riconosciute come persone giuridiche all’interno di uno Stato membro diverso da quello della richiedente. Non violazione dell’art. 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’art. 17 TFUE.

Riferimenti normativi

Art. 17 TFUE
Art. 49 TFUE

Massima

1. L'articolo 17, paragrafo 1, TFUE esprime la neutralità dell'Unione nei confronti dell'organizzazione, da parte degli Stati membri, dei loro rapporti con le Chiese e le associazioni o comunità religiose. Tale disposizione non può essere invocata per sottrarre, in via generale, all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione l'attività delle Chiese o delle associazioni e comunità religiose qualora essa consista nella prestazione di servizi dietro remunerazione su un determinato mercato.

2. L'articolo 17, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non ha l'effetto di sottrarre all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione una situazione in cui una Chiesa, un'associazione o una comunità religiosa che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in uno Stato membro e che riconosce e sostiene in un altro Stato membro, in quanto scuola confessionale, un istituto scolastico privato chieda per tale istituto la concessione di una sovvenzione riservata a Chiese, ad associazioni e a comunità religiose riconosciute in base al diritto di tale altro Stato membro.

3. L'articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l'associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine.