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Muhammad c. Spagna, N. 34085/17, CEDU (Terza Sezione), 18 ottobre 2022

Abstract

Profilazione etnica nel controllo d'identità della polizia su strada. Nessuna violazione dell'art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. 

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Non tutti i controlli di identità di persone appartenenti a una minoranza etnica raggiungono una soglia di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU). Tale soglia viene raggiunta solo se la persona interessata dichiara in modo circostanziato di essere stata sottoposta al controllo a causa di specifiche caratteristiche fisiche o etniche.

2. Nei casi in cui si sostiene che una persona sia stata sottoposta a un controllo di identità da parte della polizia a causa di caratteristiche fisiche o etniche, e qualora tale atto rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione, le autorità nazionali hanno il dovere, ai sensi dell'art. 14 CEDU, di svolgere indagini effettive e indipendenti per verificare se il controllo sia stato motivato da ragioni etniche. 

3. Né le affermazioni del ricorrente relative al fatto di essere stato sottoposto a un controllo d'identità per motivi etnici, né eventuali dati statistici che attestino la prassi della profilazione etnica nei controlli di polizia sono sufficienti a dimostrare il fondamento discriminatorio di un controllo di identità.

(Nel caso in esame, il ricorrente, un cittadino pakistano da tempo residente in Spagna, lamentava di essere stato sottoposto a un controllo d'identità da parte della polizia unicamente a causa del colore della sua pelle e che le autorità spagnole non avevano svolto un'indagine adeguata in relazione ai fatti da lui denunciati. Gli agenti di polizia hanno invece sostenuto di aver svolto il controllo d’identità in considerazione del linguaggio irrispettoso usato dal ricorrente nei loro confronti. I giudici europei non hanno riscontrato nel caso di specie alcuna violazione dell'art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. Infatti, da un lato, il ricorrente aveva potuto impugnare le decisioni dei tribunali nazionali, da ritenersi sufficientemente motivate e argomentate; dall'altro, non sono emersi elementi utili a ritenere che il controllo d'identità fosse stato condotto sulla base di profili razziali).