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Corte costituzionale italiana, N. 193/2015, 24 settembre 2015

Data
24/09/2015
Tipologia Sentenza
Numerazione 193/2015

Abstract

Elezioni e soglia di sbarramento.

Riferimenti normativi

Art. 3, Costituzione
Art. 48, com. 2 Costituzione
Art. 51, Costituzione
Art. 121, com. 2 Costituzione
Art. 122, Costituzione
Art. 1, com. 30 Legge della Regione Lombardia n. 17, 31/10/2012

Massima

1. La previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono, infatti, tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l'art. 7 della legge n. 43 del 1995, laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella denunciata. Peraltro, quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent.
(
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 165 del 2004, in quanto prevede che, ai fini della ripartizione dei seggi, sono escluse le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento).